Se avete appena affittato un immobile o avete intenzione di metterlo in affitto, una volta che avrete firmato il contratto di locazione insieme all’inquilino, dovrete procedere alla registrazione del documento.
Una volta che avrete effettuato la registrazione, la comunicazione scritta della registrazione del contratto di locazione deve essere fatta pervenire all’amministratore di condominio e all’inquilino.
Per quanto riguarda la comunicazione all’inquilino della registrazione del contratto di locazione, è compito del locatore, che deve consegnare al conduttore per l’appunto, una copia della ricevuta di registrazione del contratto tramite procedura Rli.
E’ bene sottolineare che la registrazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate deve essere eseguita entro il termine di scadenza di 30 giorni dalla data di stipula del contratto di locazione.
Per quanto riguarda invece la comunicazione all’amministratore di condominio della registrazione del contratto di locazione, deve essere effettuata sempre da parte del locatore, il quale deve compilare e consegnare una scheda con tutti i dati da riportare nel registro dell’anagrafe condominiale. Il termine di scadenza entro il quale comunicare all’amministratore di condominio l’avvenuta registrazione del contratto di affitto è di 60 giorni a partire dalla data di stipula del contratto.
Per procedere alla comunicazione di avvenuta registrazione del contratto di locazione, è necessario trasmetterla tramite posta elettronica certificata (Pec) oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Tutti gli adempimenti necessari e i termini a cui attenersi per quanto concerne la registrazione del contratto di locazione e la sua successiva comunicazione, sono stati previsti dalla legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) che stabilisce “E’ fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni al conduttore ed all’amministratore di condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta del registro di anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, comma 1, numero 6) del codice civile”.